Area Risorse Idriche e Qualità dell’Aria

Servizio Gestione Risorse Idriche

Convegno: TRATTAMENTO DELLE ACQUE.

Trattamento e affinamento dei reflui civili con fitodepurazione e delle acque meteoriche di dilavamento con impianti di prima pioggia e separatori di oli leggeri e idrocarburi non emulsionati

Legislazione sul trattamento delle acque di prima pioggia.

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152

Norme in materia ambientale.

Principali riferimenti normativi
in Regione Piemonte

Legge Regionale n. 13 del 26/03/1990

"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14 della L. 319/76)";

Legge Regionale n. 61 del 29/12/2000

"Disposizioni per la prima attuazione del D.Lgs. 152/99 in materia di tutela delle acque";

Legge Regionale n. 6 del 07/04/2003

"Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla L.R. 22/93".

Decreto Legislativo n. 152/06

DEFINIZIONI (art. 74)

SCARICO Ä qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Decreto Legislativo n. 152/06

DEFINIZIONI (art. 74)

ACQUE REFLUE URBANE Ä il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

Decreto Legislativo n. 152/06

DEFINIZIONI (art. 74)

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI Ä qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche da dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.

ACQUE REFLUE DOMESTICHE Ä acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

D.Lgs. 152/06. Procedimenti autorizzativi in materia di scarichi idrici.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO (art. 124)

obbligo di autorizzazione di qualsiasi tipo di scarico rilasciata in forma espressa dall’Autorità competente su richiesta dell’interessato;

validità della autorizzazione fissata in quattro anni, un anno prima della scadenza deve essere presentata la domanda di rinnovo;

la domanda deve essere presentata all’Autorità compente dal titolare dell’attività da cui si origina lo scarico. Ove sia costituito un Consorzio tra più soggetti dovrà essere presentata dal Consorzio stesso a cui verrà rilasciata l’autorizzazione allo scarico;

D.Lgs. 152/06. Procedimenti autorizzativi in materia di scarichi idrici.

COMPETENZE

Art. 124, comma 7:

"Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all’Autorità d’Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L’Autorità competente provvede entro 60 giorni dalla ricezione della domanda".

D.Lgs. 152/06. Procedimenti autorizzativi in materia di scarichi idrici.

COMPETENZE IN REGIONE PIEMONTE

Legge Regionale n. 48 del 17/11/1993

"Individuazione, ai sensi della L. 142/90, delle funzioni amministrative in capo a Provincia e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla L. 319/76 e s.m.i.";

Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000

"Disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. 112/98 – conferimento di funzioni e compiti amministrativi delle Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I delle L. 59/1997".

D.Lgs. 152/06. Procedimenti autorizzativi in materia di scarichi idrici.

COMPETENZE IN PIEMONTE - Art. 2 L.R. 48/93

1. Sono di interesse comunale, ai sensi dell’art. 14, comma 1 lettera g), della L. 142/90, tutti gli scarichi recapitanti nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa culturale, scolastica e commerciale, qualunque sia la natura degli scarichi stessi. …

2. Sono di interesse provinciale, …, tutti gli scarichi recapitanti nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo che non sono di interesse comunale… Sono altresì di interesse provinciale tutti gli scarichi delle pubbliche fognature. …

D.Lgs. 152/06. Procedimenti autorizzativi in materia di scarichi idrici.

Acque di prima pioggia … (art. 113 ex art. 39)

La norma demanda alla Regione la disciplina:

delle forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;

dei casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi comprese l’eventuale autorizzazione.

Le acque meteoriche che non sono disciplinate ai sensi di tale articolo non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06.

Acque meteoriche di dilavamento

Decreto del Presidente della Giunte Regionale

20 febbraio 2006 n. 1/R

Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29/12/2000, n. 61)"

successivamente modificato ed integrato dal

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

02 agosto 2006 n. 7/R

D.P.G.R. N. 1/R

Il regolamento è composto da 13 articoli

suddivisi in:

D.P.G.R. N. 1/R

Il regolamento disciplina:

lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;

l’immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate;

le immissioni di acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere ed interventi soggetti a procedure VIA;

l’immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

D.P.G.R. N. 1/R

Le acque meteoriche non disciplinate dal regolamento n. 1/R non sono soggette a vincoli o prescrizioni ai fini della prevenzione dei rischi ambientali.

D.P.G.R. N. 1/R

Il regolamento disciplina:

lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;

l’immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate;

le immissioni di acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere ed interventi soggetti a procedure VIA;

l’immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

D.P.G.R. N. 1/R

Capo I – Art. 2

Il Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte dovrà prevedere dei piani di riduzione del carico inquinante nei corpi idrici recettori e saranno poi i piani d’ambito del servizio idrico integrato che programmeranno gli interventi volti al raggiungimento di tali obiettivi.

D.P.G.R. N. 1/R

Capo I – Art. 2

Occorre precisare che trattasi dell’unico caso in cui la normativa statale di riferimento definisce tali immissioni quali veri e propri scarichi di acque meteoriche;

tali scarichi dovranno quindi essere autorizzati dalle Amministrazioni provinciali non appena operative le condizioni dettate dall’art. 2 del regolamento 1/R.

D.P.G.R. N. 1/R

Il regolamento disciplina:

lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;

l’immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate;

le immissioni di acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere ed interventi soggetti a procedure VIA;

l’immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

D.P.G.R. N. 1/R

Capo I – Art. 3

- le acque di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciati alle pubbliche reti fognarie e non ricadenti nella fattispecie disciplinate dal Capo II;

le acque di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli insediamenti e delle installazioni;

le acque della parte eccedente le acque di prima pioggia di cui al Capo II.

D.P.G.R. N. 1/R

Capo I – Art. 3

devono essere sottoposte prima del loro recapito nel corpo recettore (acque superficiale o suolo) ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta Regionale.

D.P.G.R. N. 1/R

Il regolamento disciplina:

lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;

l’immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate;

le immissioni di acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere ed interventi soggetti a procedure VIA;

l’immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

D.P.G.R. N. 1/R

Capo I – Art. 4

Sono soggette, ove necessario, alle prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l’autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale.

D.P.G.R. N. 1/R

Il regolamento disciplina:

lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;

l’immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate;

le immissioni di acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere ed interventi soggetti a procedure VIA;

l’immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

D.P.G.R. N. 1/R

La regolamentazione di tali immissioni non contempla una vera e propria autorizzazione e nemmeno limiti di accettabilità mutuati dalla disciplina degli scarichi industriali, bensì la predisposizione, approvazione con eventuali prescrizioni, anche strutturali, e attuazione di un Piano di prevenzione e gestione fondato su una attenta e concreta valutazione del rischio.

D.P.G.R. N. 1/R

Capo II – Art. 6 (Definizioni)

D.P.G.R. N. 1/R

Capo II – Art. 6 (Definizioni)

- superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

- insediamenti e installazioni esistenti: gli insediamenti e le installazioni nei quali si svolgano le attività di cui all'art. 7 o che abbiano ottenuto apposito titolo edilizio, con espressa previsione della destinazione allo svolgimento delle predette attività, alla data di entrata in vigore del regolamento;

D.P.G.R. N. 1/R

Capo II – Art. 6 (Definizioni)

- acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;

- evento meteorico: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verifichino o si susseguano a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento.

D.P.G.R. N. 1/R

Capo II – Art. 7 (Ambito di applicazione)

a) le attività di cui all’Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (IPPC);

b) gli impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti (L.R. 31/05/2004 e relative deliberazioni attuative);

c) gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi normativa vigente in materia;

D.P.G.R. N. 1/R
Capo II – Art. 7 (Ambito di applicazione)

d) i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;

e) i depositi e gli impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui alla lettera a);

f) i centri intermodali previsti dal Piano territoriale regionale (vedasi al momento l’articolo 24 delle Norme di attuazione del vigente PTR http://gis.csi.it/consultaPTR/download/docpdf/piano.pdf).

D.P.G.R. N. 1/R
Capo II – Art. 8 (Recapiti)

Le acque di prima pioggia e di lavaggio sono recapitate:

- in pubblica rete fognaria;

- in acque superficiali;

- sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente realizzabili anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili. Tali ragioni andranno esplicitate e adeguatamente motivate nel Piano di prevenzione e gestione.

In particolari situazioni di pericolo per l'ambiente, si può richiedere che tali acque siano trattate come rifiuti.

D.P.G.R. N. 1/R
Capo II – Art. 8 (Recapiti)

Nel caso di recapito in pubblica fognatura potrà essere approvato dal gestore, con le prescrizioni del caso, l’immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio nella rete nera del sistema fognario di tipo separativo riservando l’immissione delle acque di seconda pioggia alla rete meteorica.

In casi del tutto eccezionali, da ponderarsi in regione dei sistemi di prevenzione o di rimozione delle sostanze inquinanti presenti proposti nel Piano di prevenzione e gestione, potrà assumersi l’eventuale immissione nella rete meteorica.

D.P.G.R. N. 1/R
Capo II – Art. 8 (Recapiti)

In presenza di una rete unitaria tutto il volume delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne saranno immesse nella rete fognaria con le prescrizioni del caso, ma si dovrà escludere o minimizzare per quanto possibile gli apporti di seconda pioggia.

D.P.G.R. N. 1/R
Capo II – Art. 12

Le autorità d'ambito del servizio idrico integrato stabiliscono la tariffa per l'immissione in rete fognaria delle acque di prima pioggia e di lavaggio sulla base, rispettivamente, della valutazione delle altezze di pioggia nei territori di competenza e dei volumi di acque utilizzate dichiarati nei piani di prevenzione e di gestione approvati.

D.P.G.R. N. 1/R
Capo II – Art. 5 (Tutela delle acque sotterranee)

In ottemperanza al corrispondente disposto della vigente normativa nazionale (art. 113 del D.Lgs. 152/06), il regolamento regionale ribadisce il divieto di scarico o immissione diretta (e cioè tramite condotta) delle acque di cui all’articolo 1 in acque sotterranee.

D.P.G.R. N. 1/R
Capo II – Art. 9 (Disciplina)

Il titolare dell’attività da cui si origina l'immissione delle acque meteoriche nei recapiti di cui all'articolo 8 è tenuto:

- a predisporre, in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato A, il piano di prevenzione e di gestione acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio che sarà approvato, con le prescrizione del caso, dall’Autorità competente al controllo degli scarichi;

- ad adottare e mantenere in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta e trattamento proposti nel citato piano approvato.

D.P.G.R. N. 1/R
Capo II – Art. 10 (Termini di presentazione …)

Tempistiche di presentazione dei piani

Per le attività di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 59/2005:

D.P.G.R. N. 1/R
Capo II – Art. 10 (Termini di presentazione …)

Tempistiche di presentazione dei piani

Per tutte le altre attività soggette ai sensi dell’art. 7:

D.P.G.R. N. 1/R
Capo II – Art. 9 (Disciplina)

- La mancata presentazione dei piani;

- L’inosservanza delle previsione del medesimo e delle prescrizioni dettate in merito dall’autorità competente;

è punita, con la sanzione di cui all’art. 59, comma 6-quater, del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. attualmente sostituito dall’art. 137, comma 9, del D.Lgs. 152/06 "arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da millecinquecento a diecimila euro".

Per gli impianti soggetti ad AIA restano ferme le sanzioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. 59/2005.

D.P.G.R. N. 1/R
Capo II – Art. 11 (Termini di adeguamento)

I titolari delle attività e degli impianti di cui all'articolo 7 esistenti provvedono all'adeguamento alle previsioni del piano di prevenzione e di gestione approvato e alle prescrizioni dettate in merito dall'autorità competente:

D.P.G.R. N. 1/R

Il regolamento regionale non definisce i termini di durata del più volte citato piano, pertanto è da ritenersi che il medesimo:

D.P.G.R. N. 1/R
Piano di prevenzione e di gestione
Caratteristiche generali.

Il Piano di prevenzione e di gestione dovrà:

essere redatto con un livello di consistenza e di approfondimento correlato alla dimensione ed alla tipologia dell’insediamento e alla valutazione del rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

seguire le indicazioni e contenere la documentazione indicate nell’Allegato A alla D.P.G.R n. 1/R.

D.P.G.R. N. 1/R
Piano di prevenzione e di gestione
Caratteristiche generali.

Le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio dovranno essere destinate ad una rete di raccolta e convogliamento

 

D.P.G.R. N. 1/R
Piano di prevenzione e di gestione
Caratteristiche generali.

Le superfici scolanti, da rendere impermeabili ove interessate da operazioni dalle quali possa derivare un rischio di inquinamento delle stesse e, per il loro tramite, del corpo recettore, devono essere

gestite in modo tale da mantenere senza soluzione di continuità condizioni tali da limitare la contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, provvedendo alla loro pulizia con idonea frequenza.

D.P.G.R. N. 1/R
Piano di prevenzione e di gestione
Caratteristiche generali.

In caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere tempestivamente eseguita a secco o con idonei materiali inerti assorbenti in relazione alla tipologia di materiali sversati; i materiali residui derivati dalle predette operazioni dovranno essere smaltiti in conformità alla vigente normativa.

D.P.G.R. N. 1/R
Piano di prevenzione e di gestione
Caratteristiche generali.

La rete di raccolta e convogliamento deve di norma essere dimensionata assumendo un coefficiente di afflusso pari a uno per tutte le superfici scolanti; per eventuali altre superfici oggetto di dilavamento, saranno adottati adeguati coefficienti di afflusso correlati alle caratteristiche delle superfici interessate.

I sistemi di trattamento ed i materiali adottati dovranno essere conformi alle disposizioni ed alle normative tecniche nazionali ed internazionali vigenti e dovranno essere realizzati od adeguati utilizzando il criterio di impiego delle migliori tecnologie disponibili.

D.P.G.R. N. 1/R
Allegato A - 1. Contenuti del Piano di prevenzione e di gestione

a) una planimetria dell’insediamento in scala idonea e relativi schemi grafici;

b) una relazione tecnica;

c) un disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione.

D.P.G.R. N. 1/R
Allegato A - 1. Contenuti del Piano di prevenzione e di gestione

La rappresentazione grafica e la relazione tecnica potranno essere redatte in modo sintetico per gli insediamenti di modesta incidenza, mentre dovranno essere più ampiamente approfondite, anche con più elaborati, per gli insediamenti di elevata incidenza in termini di dimensione e d’impatto ambientale;

in ogni caso dovranno essere inserite tutte le informazioni richieste dall’Allegato A.

D.P.G.R. N. 1/R
Allegato A - 1. Contenuti del Piano di prevenzione e di gestione

Particolare attenzione va posta alla redazione del disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione che deve essere sempre ed appositamente redatto anche nei casi in cui non sia previsto alcun intervento strutturale, considerato che l’accertata inosservanza al medesimo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

D.P.G.R. N. 1/R
Allegato A - 1. Contenuti del Piano di prevenzione e di gestione

1. La planimetria dell’insediamento in scala idonea con i relativi schemi grafici devono riportare:

1.1. l’indicazione delle superfici scolanti, come definite all’articolo 6, lettera f), con specificazione della relativa destinazione d’uso;

1.2. l’indicazione delle ulteriori superfici sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

1.3. le reti interne di raccolta e allontanamento verso il corpo ricettore delle acque di prima pioggia o di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti;

1.4. le eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

1.5. i sistemi e gli impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle acque di prima pioggia o di lavaggio;

1.6. la rappresentazione del punto di immissione nel corpo recettore prescelto, nonché dei punti di controllo dell’immissione.

D.P.G.R. N. 1/R
Allegato A - 1. Contenuti del Piano di prevenzione e di gestione

2. La relazione tecnica deve illustrare:

2.1. le attività svolte nell’insediamento e le eventuali normative settoriali concorrenti nelle finalità del presente regolamento;

2.2. le principali caratteristiche delle superfici scolanti;

2.3. la potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

2.4. il volume annuale e l’origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio;

2.5. il volume annuale presunto di acque di prima pioggia e di lavaggio da raccogliere ed allontanare;

2.6. le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste;

D.P.G.R. N. 1/R
Allegato A - 1. Contenuti del Piano di prevenzione e di gestione

2. La relazione tecnica deve illustrare:

2.7. la valutazione dei rendimenti di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata;

2.8. le considerazioni tecniche che hanno portato all’individuazione del recapito prescelto e dei sistemi di trattamento adottati;

2.9. le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nel recapito prescelto;

2.10. gli elementi conoscitivi necessari ad una compiuta valutazione da parte dell’autorità competente della situazione in atto o prevista, nonché delle soluzioni strutturali o di gestione adottate o che si intendono adottare nelle aree di cui al punto 1.1.2..

D.P.G.R. N. 1/R
Allegato A - 1. Contenuti del Piano di prevenzione e di gestione

3. Il disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione deve contenente le informazioni relative a:

3.1. frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti;

3.2. procedure adottate per la prevenzione dell’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

3.3. procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali;

3.4. modalità di formazione ed informazione del personale addetto.

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Convegno: TRATTAMENTO DELLE ACQUE.

Trattamento e affinamento dei reflui civili con fitodepurazione e delle acque meteoriche di dilavamento con impianti di prima pioggia e separatori di oli leggeri e idrocarburi non emulsionati

Legislazione sul trattamento delle acque di prima pioggia.

 

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